Eutanasia: cosa ha stabilito davvero la sentenza della Corte Costituzionale

La sentenza
I giudici ammettono poi che, qualora effettivamente tali dispositivi potessero essere reperiti, la paziente “avrebbe diritto ad avvalersene”.

L’8 luglio scorso, per la prima volta, il tema eutanasia è arrivato alla Consulta. Merito del ricorso di Libera (nome di fantasia), donna toscana di 55 anni affetta da sclerosi multipla progressiva che, pur presentando tutte le condizioni per accedere al suicidio assistito, è completamente paralizzata e non può quindi assumere autonomamente il farmaco letale. Ieri, la sentenza (numero 132) della Corte: sono “inammissibili” le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 579 del codice penale “sollevate dal Tribunale di Firenze” in riferimento “agli articoli 2, 3, 13 e 32 della Costituzione”. Ricorso respinto, dunque.
E la Consulta spiega i motivi: il giudice civile del Tribunale di Firenze non ha svolto verifiche sufficienti in merito alla disponibilità di dispositivi che permettano al malato l’autosomministrazione del farmaco letale, come ad esempio pompe infusionali attivabili con comandi oculari o vocali. Nel comunicato della Consulta si legge che il giudice di Firenze abbia preso atto di “semplici ricerche di mercato di una struttura operativa del Servizio sanitario regionale”, mentre avrebbe dovuto coinvolgere “organismi specializzati operanti, col necessario grado di autorevolezza, a livello centrale” come “l’Istituto superiore di sanità”. I giudici ammettono poi che, qualora effettivamente tali dispositivi potessero essere reperiti, la paziente “avrebbe diritto ad avvalersene”.
A margine della sentenza, l’Associazione Coscioni ha subito precisato che la Corte costituzionale “non ha preso una decisione sull’eutanasia per mano di un medico”, come pure molti giornali avevano riportato. Filomena Gallo, che coordina il team di avvocati di Libera e che è segretario generale dell’Ass.Luca Coscioni, ha chiarito che la Consulta ha parlato di inammissibilità della questione “per motivi strettamente procedurali”. E ha spiegato: “La Corte non ha dichiarato infondata la questione. Anzi, ha dichiarato prive di fondamento tutte le eccezioni sollevate dall’Avvocatura di Stato e dagli intervenuti. È stato confermato dai Giudici che l’azione utilizzata era l’unico strumento per sollevare il dubbio di legittimità costituzionale dell’articolo 579 del codice penale che è l’unica norma che si frappone tra ‘Libera’ e il suo diritto ad autodeterminarsi”.
Gallo ha poi illustrato le prossime mosse: “Adesso torneremo davanti al tribunale di Firenze chiedendo con urgenza la verifica a livello nazionale che la Corte ha sollecitato tramite organismi tecnici del Ministero della salute” con la speranza che questa indagine “si concluda positivamente e in tempi brevi, perché la malattia di ‘Libera’ avanza”. In ultimo, la stilettata al ddl sul fine vita della maggioranza: “Nella decisione – conclude Gallo – emerge chiaramente il ruolo del Servizio sanitario nazionale nelle verifiche delle modalità di esecuzione della volontà della persona al contrario di quanto la maggioranza di Governo vuole fare escludendolo”.
l'Unità