Leszek Bosek: la giudice Manowska è incline alle emozioni negative e oltrepassa confini invalicabili
In conformità con la tradizione politica polacca – fin dalla Costituzione di marzo – la validità delle elezioni è decisa dalla Corte Suprema. Inoltre, ai sensi dell'articolo 129, comma 1, in combinato disposto con l'articolo 127 della Costituzione della Repubblica di Polonia e con l'articolo 324, commi 1-3 del Codice Elettorale, la Corte Suprema è tenuta a determinare la validità dell'elezione del Presidente della Repubblica di Polonia nella composizione dell'intera "camera competente", sulla base del verbale elettorale presentato dalla Commissione Elettorale Nazionale e dopo aver esaminato i ricorsi, in una riunione con la partecipazione del Procuratore Generale e del Presidente della Commissione Elettorale Nazionale. Ai sensi dell'articolo 127, comma 6, della Costituzione, viene eletto Presidente il candidato che riceve il maggior numero di voti.
RP