Dovrebbe prevalere il modello dell'IOF, con una natura chiaramente e nettamente regolamentare, non di riscossione delle entrate.

Alla luce dell'appello del governo Lula per ribaltare la mancata approvazione da parte del Congresso nazionale dell'aumento dell'imposta sulle transazioni finanziarie (IOF) , cercando di minimizzare il suo fragile quadro fiscale, mi sembra importante sottolineare l'illegittimità dei decreti presidenziali (nn. 12.466/25, 12.467/25 e 12.499/25) in quanto l'imposizione ha un chiaro profilo di imposta sulle entrate.
Le sette imposte federali e le attuali tre statali e tre comunali sono state suddivise in due ampie categorie: "imposte sul reddito" e "imposte regolamentari". Le prime mirano a mantenere il settore pubblico ai suoi livelli amministrativi e di investimento nell'interesse pubblico, mentre le seconde mirano a controllare e prevenire gli squilibri in determinati settori dell'economia.
Pertanto, l'imposta sul reddito (IR), l'imposta sui prodotti industrializzati (IPI), le grandi fortune, l'ICMS, il trasferimento non oneroso di veicoli, la proprietà immobiliare e fondiaria urbana e i servizi e i trasferimenti immobiliari onerosi sono stati inclusi nella categoria delle imposte sul reddito; le imposte sull'importazione e sull'esportazione per controllare il commercio estero, sulle transazioni finanziarie per regolare il sistema di credito, cambio e assicurazione e le imposte sulla proprietà terriera rurale per stimolare l'agricoltura e consentire la riforma agraria sono state incluse nell'elenco delle imposte regolamentari.
La natura giuridica dell'IOF è quindi regolamentare, non generatrice di entrate. Tuttavia, decreti presidenziali, in contrasto con la Costituzione, l'hanno trasformata in un'imposta generatrice di entrate per compensare la perdita di entrate derivante dalla proposta di una maggiore esenzione dall'imposta sul reddito per i redditi più bassi. Questa era la vera motivazione dell'Esecutivo.
Risulta che questa mutazione ha reso i decreti illegittimi perché violavano la "spiegazione costituzionale del Codice Tributario Nazionale (CTN)", come accadrebbe, ad esempio, applicando l'imposta sul reddito a una "mancata acquisizione" della disponibilità economica o giuridica di redditi e proventi di qualsiasi natura (art. 43 del CTN).
È evidente che l'affermazione secondo cui l'IOF ha finalità di riscossione delle entrate e non di regolamentazione non corrisponde a quanto discusso a partire dai dibattiti sul CTN, negli anni '60, nella CE n. 18/65 della Costituzione del 1967, nella CE n. 1/69 e negli articoli da 145 a 156 della Costituzione federale.
Per questo motivo, mi sembra che spetterebbe alla Corte Suprema Federale (STF) non conoscere della richiesta, poiché la competenza, in senso stretto, a discutere la spiegazione costituzionale del Codice Tributario Nazionale, accolto dalla Costituzione del 1988, spetterebbe alla Corte Superiore di Giustizia e, in questo, dovrebbe prevalere il disegno dell'IOF, la cui natura è chiaramente e distintamente regolamentare e non generatrice di entrate.
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