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In politica non tutto va bene

In politica non tutto va bene

A seguito della creazione, da parte della Corte Costituzionale, della Piattaforma Elettronica dell’Ente per la Trasparenza, i deputati dell’Assemblea della Repubblica e i membri del Governo hanno iniziato a presentare, in forma centralizzata, la cosiddetta “dichiarazione unica”. Il presente documento riguarda tutti gli obblighi di comunicazione previsti dalla Legge n. 52/2019 del 31 luglio e dallo Statuto dei Deputati, in particolare per quanto riguarda il patrimonio, i redditi, le partecipazioni in società, le funzioni svolte e le possibili situazioni di incompatibilità o impedimento.

Resta però una domanda: questa dichiarazione può essere resa pubblica dopo essere stata presentata?

Abbiamo tutti il ​​diritto di accedere alle informazioni amministrative, comprese quelle che riguardano il funzionamento degli organi dello Stato. Questo diritto costituzionale (articolo 268.2) è rafforzato dal principio di trasparenza che regola l’esercizio delle funzioni pubbliche, in particolare quelle politiche. La pubblicazione delle dichiarazioni ha lo scopo di prevenire situazioni di conflitto di interessi e di rafforzare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni.

Tuttavia, lo stesso articolo costituzionale riconosce espressamente che l'accesso alle informazioni deve essere compatibile con i diritti fondamentali, come il diritto alla privacy e alla protezione dei dati personali (articoli 26 e 35 della nostra Legge fondamentale), soprattutto per quanto riguarda le informazioni sensibili, come i dati bancari, i dati immobiliari o le informazioni che coinvolgono terze parti.

La consultazione pubblica delle dichiarazioni è tuttavia subordinata a requisiti formali. Qualsiasi cittadino può richiedere la consultazione, senza possibilità di riproduzione, ma ciò è subordinato alla presentazione di una richiesta con identificazione del richiedente, che non consiste altro che nella compilazione del modulo messo a disposizione attraverso la Piattaforma Elettronica dell'Ente per la Trasparenza, nell'area di Accesso Pubblico.

Se l'Ente per la trasparenza ritiene che la richiesta di consultazione non sia chiara, chiederà chiarimenti al richiedente. La richiesta corre sempre il rischio di essere respinta, poiché è richiesta un'analisi rigorosa della natura dei dati, della loro idoneità e delle finalità, limitandone la divulgazione indiscriminata (articolo 17.5 della Legge n. 52/2019, articoli da 17 a 19 del Regolamento generale sulla protezione dei dati n. 258/2024 e Legge n. 58/2019 dello stesso).

Non esiste un regime di “pubblicazione automatica” o di “disponibilità generale” delle dichiarazioni, il che denota una tutela rafforzata della privacy.

D'ora in poi, i deputati che fanno parte del gruppo di lavoro per la registrazione degli interessi avranno accesso in tempo reale alla Piattaforma Elettronica dell'Ente per la Trasparenza e a tutte le dichiarazioni uniche presentate dai loro omologhi all'Assemblea della Repubblica e dai membri del Governo, al fine di esercitare i doveri e le attribuzioni previsti dallo Statuto dei deputati.

Si tratta, in altri termini, di un accesso che deriva da un “dovere funzionale” ai fini della verifica della consegna, del rispetto e dell’eventuale analisi dei conflitti di interesse, essendo “limitato allo scopo legale” e coperto dal “dovere di riservatezza” previsto dall’articolo 9 del Codice di comportamento dei membri dell’Assemblea della Repubblica e dall’articolo 5 del Regolamento interno dell’Assemblea della Repubblica.

Chiunque, nell'esercizio di funzioni pubbliche o istituzionali, divulghi, condivida o utilizzi informazioni al di fuori degli ambiti autorizzati dalla legge o dalle proprie funzioni, violerà il dovere del segreto funzionale, incorrendo in responsabilità civile e penale. Responsabilità civile, in quanto tali atti indiscreti sono idonei a arrecare danno al titolare della dichiarazione, generando l'obbligo di risarcimento per la violazione dei diritti della personalità (riservatezza della vita privata, onore, immagine, buon nome), come l'indebita comunicazione al pubblico di dati sensibili (artt. 70, 80 e 483 c.c.). Responsabilità penale per il reato di violazione della riservatezza, punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 240 giorni (articolo 195 del codice penale).

In una democrazia ci sono delle regole e i deputati sono soggetti, come tutti i cittadini, ai doveri stabiliti dalla Costituzione. Il principio di uguaglianza vieta privilegi basati su funzioni e condotte non etiche e comportamenti che possano screditare l'istituzione devono essere sempre evitati. Questo è quantomeno accaduto con il caso che attualmente affligge il Primo Ministro. In politica, come nella vita, non tutto va bene.

observador

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