Il diritto costituzionale allo sciopero. Chi garantisce i servizi minimi?

Il Sindacato dei magistrati della Procura della Repubblica (SMMP), dopo l'Assemblea generale tenutasi il 21 giugno a Lisbona, ha deciso di proclamare uno sciopero nazionale per il 9 e 10 luglio, nonché uno sciopero dei distretti giudiziari per l'11 e 14 luglio, per i magistrati incaricati nell'ambito geografico delle Procure regionali di Lisbona e Porto, rispettivamente, e per il 15 luglio, per i magistrati incaricati nell'ambito geografico delle Procure regionali di Coimbra ed Évora.
Come tutti sappiamo, il diritto di sciopero è un diritto fondamentale e inalienabile dei lavoratori, sancito dall'articolo 57 della Costituzione della Repubblica portoghese, nonché dagli articoli 530 del Codice del lavoro e 394 della legge n. 35/2014, del 20 giugno, che approva la Legge generale sul lavoro nelle funzioni pubbliche (LGTFP).
Lo sciopero comporta la sospensione del contratto di lavoro del lavoratore partecipante, compresi il diritto alla retribuzione e i doveri di subordinazione e di presenza (articolo 536, comma 1, del Codice del lavoro), lasciando il lavoratore in una situazione di immunità rispetto alle conseguenze della sua astensione dal lavoro.
Tuttavia, il diritto di sciopero non è assoluto e può essere soggetto a limitazioni nel caso di servizi o attività considerati essenziali, laddove la legge imponga la prestazione di servizi minimi per garantire i bisogni essenziali della comunità.
Ai sensi dell'articolo 397 della Legge generale sull'occupazione nei servizi pubblici, negli enti o servizi destinati a soddisfare bisogni sociali essenziali, l'associazione che dichiara lo sciopero, o il comitato di sciopero, e i lavoratori partecipanti devono garantire, durante lo sciopero, la fornitura dei servizi minimi essenziali per soddisfare tali bisogni. Ciò include settori come la sicurezza e i servizi pubblici che garantiscono il soddisfacimento di bisogni essenziali la cui fornitura è di competenza dello Stato.
La legge stabilisce che la definizione delle prestazioni minime deve rispettare i principi di necessità, adeguatezza e proporzionalità.
Il 27 giugno si è tenuta, presso la Direzione generale della pubblica amministrazione e del lavoro (DGAEP), una riunione tra la Procura generale dello Stato e il Sindacato dei procuratori generali, al fine di negoziare un accordo sui servizi minimi e sui mezzi necessari per garantirli, ai sensi dell'articolo 398, commi 1 e 2, della legge n. 35/2014, del 20 giugno (LGTFP).
Le parti hanno concordato che verranno eseguiti i seguenti servizi minimi:
a) Gli atti procedurali strettamente necessari a garantire la libertà delle persone, vale a dire gli interrogatori degli imputati detenuti;
b) Presentazione dei minori detenuti, ai sensi dell'articolo 51 della Legge sulla tutela educativa;
c) Le comunicazioni di cui al comma 7 dell'articolo 174 del codice di procedura penale (perquisizioni effettuate da un organo di polizia giudiziaria in casi di terrorismo, di criminalità violenta o di criminalità altamente organizzata, quando vi siano fondati indizi dell'imminente commissione di un reato che metta a grave rischio la vita o l'integrità di una persona);
d) Promozioni relative alla convalida di trattamenti urgenti e involontari, nell'ambito della Legge sulla Salute Mentale;
e) Procedure di emergenza di cui all'articolo 91 della legge sulla protezione dei bambini e dei giovani in pericolo;
f) Interrogatorio dei cittadini detenuti che si trovano illegalmente in Portogallo, al fine di applicare misure coercitive;
g) Procedimenti urgenti nell'ambito della cooperazione giudiziaria internazionale in materia penale;
h) Habeas Corpus; e
i) Decisione relativa all'esenzione o all'esecuzione di autopsie forensi.
Hanno inoltre concordato le modalità di esecuzione di tali servizi minimi, che sono riportate in una tabella allegata a tale accordo, in cui è descritto, per area geografica, il numero di magistrati necessari per garantire i servizi minimi per distretti/tribunali/nuclei.
La domanda che sorge spontanea è: se ci sono magistrati non aderenti allo sciopero in numero pari o superiore a quello definito nella suddetta tabella che elenca le modalità per l'espletamento dei servizi minimi, sarà necessario richiamare il magistrato aderente allo sciopero all'espletamento dei servizi minimi?
È vero che l’articolo 397.1 dell’LGTFP stabilisce che “i lavoratori partecipanti devono assicurare, durante lo sciopero, la prestazione dei servizi minimi essenziali per soddisfare tali bisogni”.
Ma questo significa che i servizi minimi debbano essere forniti dai lavoratori in sciopero quando sono disponibili lavoratori non in sciopero? O che al datore di lavoro è vietato richiedere a un lavoratore che non ha aderito allo sciopero di svolgere i servizi minimi?
La Corte d'appello di Lisbona si è già pronunciata su questo tema il 12.03.2014, con relatore il giudice José Eduardo Sapateiro, affermando espressamente che l'impiego di lavoratori non in sciopero non è vietato dalla legge e che è sempre possibile per il datore di lavoro avvalersi di lavoratori non in sciopero per garantire i servizi minimi essenziali.
Sempre nello stesso senso leggiamo la sentenza sui servizi minimi per gli scioperi nelle aziende sanitarie pubbliche, dopo la costituzione della Corte arbitrale del 3 giugno 2025, che stabilisce espressamente che: l'uso del lavoro da parte di chi partecipa allo sciopero è lecito solo se i servizi minimi non possono essere assicurati dai lavoratori non partecipanti nelle normali condizioni di lavoro.
Pertanto ci sembra chiaro che la risposta alla domanda sopra posta non può che essere negativa.
Sappiamo che il diritto di sciopero non è assoluto. Tuttavia, richiedere a un lavoratore in sciopero di fornire servizi minimi quando c'è un lavoratore non in sciopero (che soddisfa i requisiti necessari concordati tra il datore di lavoro e l'associazione dei lavoratori) ci sembra costituire una restrizione sproporzionata, inappropriata e non necessaria, che lede il nucleo essenziale del diritto costituzionale di sciopero.
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