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STF: il cellulare lasciato sulla scena del crimine serve come prova

STF: il cellulare lasciato sulla scena del crimine serve come prova

La Corte Suprema Federale ha convalidato, in un processo svoltosi mercoledì 25, le prove ottenute tramite perizia della polizia sui telefoni cellulari degli imputati dimenticati sulla scena del crimine , anche senza autorizzazione giudiziaria Relatore il ministro Dias Toffoli.

Il caso ha ripercussioni generali, vale a dire che la conclusione della Corte servirà da parametro per i tribunali inferiori in casi simili.

I ministri sono stati unanimi nel definire che questi dati potranno essere utilizzati solo per le indagini sul reato a cui è collegata la perdita del dispositivo. La polizia potrà conservare tutto il contenuto del cellulare, ma dovrà presentare argomentazioni al tribunale per accedervi.

Nei casi in cui la polizia sequestra un telefono cellulare mentre il sospettato è presente (ad esempio in caso di arresti flagranti), l'accesso ai dati dipende dall'espresso consenso del proprietario o dall'autorizzazione giudiziaria.

Il caso specifico riguarda un uomo che, dopo aver commesso una rapina, è stato identificato dalla polizia grazie al cellulare che gli è caduto durante la fuga.

Il primo grado ha condannato l'imputato, ma è stato assolto dalla Corte di Giustizia di Rio de Janeiro, che ha dichiarato illegale l'accesso al contenuto del dispositivo senza autorizzazione giudiziaria. La Procura di Rio de Janeiro ha presentato ricorso alla Corte Suprema e ha vinto.

Leggi la tesi della ripercussione generale definita dalla Corte Suprema:

1. Il mero sequestro di un telefono cellulare, ai sensi dell'articolo 6 del Codice di Procedura Penale (CPP), o in flagranza di reato, non è soggetto a riserva di giurisdizione. Tuttavia, l'accesso ai dati in esso contenuti:

1.1. In caso di ritrovamento accidentale di un telefono cellulare, l'accesso ai relativi dati al solo scopo di accertare la paternità del presunto reato o il suo titolare non è subordinato al consenso o a una previa decisione giudiziaria, a condizione che l'adozione del provvedimento sia successivamente giustificata. 1.2. In caso di sequestro di un telefono cellulare ai sensi dell'articolo 6 del CPP o in caso di arresto in flagranza di reato, l'accesso ai relativi dati sarà subordinato al consenso espresso e libero dell'interessato o a una previa decisione giudiziaria, che giustifichi, sulla base di elementi concreti, la proporzionalità del provvedimento e ne delimiti la portata alla luce dei diritti fondamentali all'intimità, alla riservatezza, alla protezione dei dati personali e all'autodeterminazione informativa, anche nei media digitali. In tali casi, la rapidità è essenziale e l'autorità di polizia deve agire nel modo più rapido ed efficiente possibile, e la magistratura deve dare priorità all'elaborazione e alla valutazione delle richieste di tale natura, anche in servizio.

2. L'autorità di polizia può adottare le misure necessarie per conservare i dati e i metadati contenuti nel telefono cellulare sequestrato prima dell'autorizzazione giudiziaria, motivando successivamente le ragioni del dovuto accesso.

3. Le argomentazioni sopra esposte avranno solo effetti futuri, salve le richieste eventualmente proposte dalle difese fino alla data di conclusione del dibattimento.

CartaCapital

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