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Ferie al posto dei permessi 104 imposte dal capo: sono legali?

Ferie al posto dei permessi 104 imposte dal capo: sono legali?

Previsti dall’art. 33 della nota legge del 1992 per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone con disabilità, i permessi 104 sono una delle principali agevolazioni concesse ai lavoratori dipendenti che abbiano familiari con disabilità grave da assistere o che siano essi stessi in condizioni di salute meritevoli di specifica protezione.

Retribuiti, coperti da contribuzione figurativa e utilizzabili per 3 giorni al mese (frazionabili in ore), i permessi sono spesso fonte di dispute e contrasti che sfociano in pronunce dei giudici del lavoro.

Da un lato infatti non mancano i datori che temono abusi e irregolarità nell’utilizzo di queste interruzioni programmate delle prestazioni professionali, mentre dall’altro ci sono lavoratori che usano i permessi con fin troppa disinvoltura e con comportamenti che nulla hanno a che fare con le finalità dell’istituto.

Onde evitare possibili fraintendimenti sulle modalità di utilizzo dei permessi 104, di seguito risponderemo a una domanda ricorrente nelle aziende e tra i dipendenti: il datore può imporre l’uso delle ferie al posto dei permessi?

Ferie al posto dei permessi: casi pratici

La situazione accomuna una molteplicità di luoghi di lavoro, come l’ufficio import-export, il negozio, lo studio professionale oppure un’amministrazione pubblica. Con opportuna certificazione della disabilità grave della persona assistita, un dipendente richiede di usufruire dei permessi 104 ma si trova, inaspettatamente, la porta sbarrata dal capo.

Per fare qualche esempio pratico che aiuta a capire meglio, possiamo pensare all’insegnante che ha completato la procedura di domanda di assistenza (in veste di caregiver) per un genitore anziano e con disabilità grave.

In casi come questo il prof utilizza Argo, la piattaforma del personale scolastico che consente di generare richieste di permessi e assenze con la compilazione di un semplice form su schermo. Ebbene, per asseriti motivi burocratico-organizzativi, il preside, invece che dare il via libera all’autorizzazione, indica al prof di prendere dei giorni di ferie.

Analogamente, si consideri l’impiegato amministrativo in ufficio pubblico che, con opportuno anticipo, chiede di fruire di un giorno di permesso 104 per accompagnare la madre con disabilità a una visita specialistica.

Il dirigente potrebbe rispondergli che, per ragioni interne, sarebbe preferibile che usasse una giornata di ferie.

E, ancora, un’altra simile ipotesi pratica è quella dell’operaia in una azienda metalmeccanica che chiede di non recarsi al lavoro per assistere in via eccezionale il padre non autosufficiente. Ma, dal suo capo, riceve la risposta per cui, avendo ancora dei giorni di ferie in arretrato, farebbe bene a usare quelli.

Il punto chiave è che, in ognuno di questi casi, il ricorso al permesso 104 non può essere condizionato a esigenze organizzative o meri interessi soggettivi. Il capo non può invocare le ferie al posto del permesso perché, semplicemente, la legge non prevede alcuna discrezionalità di scelta per lui.

Permessi Legge 104/1992
👤 Beneficiari Lavoratori dipendenti con disabilità grave o familiari di persone con disabilità
📅 Durata 3 giorni al mese, anche frazionabili in ore
👨‍👩‍👦 A chi spettano Genitori di figli disabili Coniuge, parte dell’unione civile o convivente di fatto

Parentela fino al 2° grado (3° in casi specifici)

💼 Lavoratori esclusi Lavoratori autonomi, parasubordinati, collaboratori domestici
📄 Documentazione Riconoscimento disabilità grave (art. 3 comma 3 L. 104/1992) Domanda all’Inps e al datore
💰 Retribuzione Sono permessi retribuiti, coperti da contributi figurativi
⚖️ Riferimenti normativi Legge 104/1992, D.lgs 151/2001 Successive circolari Inps
Il costante indirizzo giurisprudenziale della Suprema Corte

Al contempo, anche la giurisprudenza della Cassazione ha più volte ribadito che i permessi 104 sono un diritto soggettivo del lavoratore e non incontrano il limite della concessione della PA o azienda. In particolare la Corte, con la sentenza 3209/2016 ha stabilito che i 3 giorni di permesso per assistere le persone con disabilità non sono equiparabili alle ferie.

In un’altra precedente decisione – la n. 15435/2014 – i giudici hanno affermato che i permessi non incidono sulle spettanze piene ai fini della tredicesima e vanno computati pienamente anche ai fini delle ferie.

Non solo. Con un diverso provvedimento, la sentenza 14468/2018, la Cassazione ha affermato che i giorni di permesso fruiti per assistere un parente non possono essere decurtati dai giorni di ferie. In altri casi, invece, i giudici hanno evidenziato abusi del dipendente, che ricorreva ai permessi 104 (si pensi all’assenza nonostante il familiare si trovasse in Rsa).

Il diritto ai permessi 104 è pieno e indisponibile per legge

Ma ancor prima che il dato giurisprudenziale, è la normativa a togliere ogni possibile dubbio sul pieno diritto del dipendente a ricorrere ai permessi 104, a patto che la condizione di disabilità del familiare sia acclarata e riconosciuta dall’Inps.

Nessuna sostituzione imposta è possibile, perché chi assiste un familiare con disabilità grave – ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 104/92 – vanta un diritto pieno a fruire di 3 giorni di permesso mensile coperto da Inps.

Questo diritto è anche indisponibile perché non è subordinato all’accettazione del datore. Se il dipendente ha i requisiti, li può far valere senza divieti, limiti, condizioni o alternative (ad esempio la rinuncia per esigenze produttive).

Ricapitolando, per legge questa agevolazione:

  • ha un origine chiara e vincolante per le parti del rapporto di lavoro dato che la norma stabilisce in modo preciso chi ne ha diritto, come e quando può fruirne, senza rinviare a scelte del datore;
  • contiene una finalità assistenziale che richiama il diritto alla salute costituzionalmente tutelato, perciò i permessi 104 non sono scambiabili con ferie o altri tipi di assenze giustificate, proprio per il loro obiettivo ben diverso dal riposo o recupero psico-fisico;
  • prevede l’iniziativa ed esercizio diretto da parte del lavoratore, senza bisogno di patti o specifici accordi con l’azienda.

Conseguentemente, qualora vi siano ostacoli o rifiuti illegittimi da parte dell’ente pubblico o azienda, il dipendente potrà anzitutto presentare una diffida formale e rivolgersi ai sindacati.

Questi passaggi potrebbero essere di anticamera a una causa in tribunale vera e propria. In materia, peraltro, c’è una corposa giurisprudenza che difende il ricorso ai permessi e suggerisce l’azione legale in caso di abusi dei poteri discrezionali del datore di lavoro.

Soltanto laddove manchi un requisito (ad esempio l’assistenza non sia effettiva), il capo potrà tutelarsi adottando dei provvedimenti disciplinari.

Ma in linea di massima, sussistendo una disabilità riconosciuta da Inps e un previo accordo sui giorni da utilizzare in permesso, è chiaramente ammessa una ragionevole e tempestiva comunicazione e programmazione dei giorni, compatibile con l’organizzazione. Il datore non potrà decidere arbitrariamente, sovrapponendosi alle esigenze del dipendente.

Ricordiamo infine che i permessi giornalieri o frazionati danno diritto alla retribuzione piena, a carico dell’Inps ma anticipata dal datore di lavoro che poi compensa tramite credito contributivo nel Flusso Uniemens.

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