Per la Consulta l’Iva all’import non è un dazio (contrariamente a quello che dice Trump)

ROMA – Una sentenza della Corte Costituzionale risponde indirettamente a Donald Trump e a una delle accuse che il presidente americano ha rivolto ai governi europei – Italia compresa –, quella di imporre barriere doganali aggiuntive oltre ai dazi sulle merci. Tra queste, Trump aveva citato anche l’Iva, l’imposta sul valore aggiunto, che va a comporre il prezzo di un bene. Oltre ad avere finalità completamente diverse da quelle dei dazi doganali, si tratta di una imposta sui consumi della quale l’impresa può chiedere la detrazione una volta ceduto il bene. E la Consulta, su una questione sollevata dalle Sezioni unite della Cassazione, chiarisce la differenza sostanziale tra Iva e dazio.
Perché l’Iva non è un dazioAnche “se ora esplicitamente qualificata dal legislatore come diritto di confine, l'iva all'importazione ha una natura radicalmente diversa dai dazi doganali e tale struttura non può essere incisa dalla suddetta qualificazione. La prima, infatti, a differenza dei secondi, è strutturata sulla base del principio di neutralità fiscale rispetto a tutte le attività economiche, il che implica il diritto per il soggetto passivo di detrarre l'iva dovuta o assolta a seguito della cessione di beni o di prestazione di servizi”.
I dazi e le misure a essi equivalenti, invece, sono diritti di confine che svolgono funzioni ben diverse, essendo diretti ad aumentare il prezzo di specifiche merci nella prospettiva di proteggere l'economia e il mercato interno nonché ad alimentare le risorse proprie dell'unione europea”.
La sentenza ha poi escluso la possibilità di eliminare la confisca dell'oggetto, perché “in caso di evasione dell'Iva all'importazione, non sarebbe sempre possibile, soprattutto in riferimento a beni non frazionabili, operare un sequestro conservativo (che rimarrebbe possibile, peraltro, solo per il profitto, cioè l'Iva evasa, ma non per le sanzioni) su beni di valore molto più elevato dell'Iva evasa”.
La corte ha così dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 70, primo comma, del dpr 26 ottobre 1972, n. 633, in relazione agli artt. 282 e 301 del dpr 23 gennaio 1973, n. 43.
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