Controlli fiscali sempre più duri, non basta trasferirsi all’estero

Dagli atti tributari non scappa alcun contribuente, nemmeno se è residente all’estero. La notificazione, in questo caso, avviene tramite una raccomandata internazionale con avviso di ricevimento all’indirizzo registrato all’Aire. La procedura non si espleta attraverso l’affissione presso l’albo pretorio del Comune. Questa tipologia di notifica è valida unicamente nel momento in cui la raccomandata dovesse avere esito negativo.
Decidere di trasferirsi all’estero, a differenza di quanto si possa immaginare, non garantisce l’irreperibilità fiscale. L’Agenzia delle Entrate dispone di una serie di strumenti per notificare gli atti tributari anche quando i cittadini dovessero essere residenti all’estero.
La notifica gli atti tributari ai non residentiLa normativa italiana ha previsto una serie di strumenti per notificare gli atti tributari anche ai soggetti non residenti. Il principio cardine sul quale si muove la normativa è stato stabilito dall’articolo 58 del Dpr n. 600/73. Indipendentemente da quale sia la sua residenza effettiva, ogni singolo soggetto continua a mantenere un domicilio fiscale in Italia.
Quando ci si riferisce a delle persone fisiche non residenti, il domicilio fiscale corrisponde al comune nel quale è stato registrato il reddito, o quando questo dovesse arrivare da più comuni in quello nel quale è stato generato l’importo maggiore.
Siamo davanti a una disposizione che permette all’Agenzia delle Entrate di fissare un punto di riferimento territoriale per poter esercitare la potestà impositiva.
La notifica deve avvenire presso il domicilio fiscale del destinatario. Quando questo non dovesse esistere – perché manca un’abitazione, un ufficio o un’azienda del contribuente – la procedura prevede che venga depositato l’atto presso la casa comunale con affissione dell’avviso all’albo pretorio.
Il deposito degli atti tributari presso la casa comunale apre la porta ad un tema delicato, che è quello della decorrenza dei termini, che scattano dall’ottavo giorno successivo rispetto a quello dell’affissione e non a quello dell’effettiva venuta a conoscenza da parte del contribuente.
La prassi che abbiamo visto fino a questo momento si applica anche per le notifiche inviate dall’agente della riscossione, che può utilizzare lo stesso sistema per notificare gli atti ad un contribuente che risulti essere residente all’estero.
Notifica degli atti tributari ai residenti all’estero | |
---|---|
🌍 Dove avviene la notifica | All’indirizzo estero registrato presso l’Aire (Anagrafe Italiani Residenti all’Estero) |
📦 Modalità | Raccomandata internazionale con avviso di ricevimento |
📜 Quando è valida | La notifica è valida solo se la raccomandata viene consegnata o ha esito negativo tracciabile (es. destinatario irreperibile) |
📌 No all’albo pretorio | Per i residenti all’estero non è ammessa la notifica tramite affissione all’albo pretorio del Comune italiano |
📎 Obbligo di aggiornare l’AIRE | Il contribuente ha l’obbligo di mantenere aggiornati i propri dati all’Aire per la validità delle notifiche |
⚠️ Rischi in caso di mancato aggiornamento | Atti considerati comunque validi se inviati all’ultimo indirizzo noto, con possibili ricadute fiscali |
📅 Termine di impugnazione | Decorrono dalla data di ricezione dell’atto, con tempistiche diverse rispetto alla notifica in Italia |
Il legislatore ha previsto un trattamento differenziato per i contribuenti che si siano registrati all’Aire, condizionato dalle tempistiche di iscrizione.
Entro i primi 60 giorni, le notifiche devono essere effettuate presso il domicilio fiscale italiano. Questa tempistica serve a evitare manovre elusive da parte dei diretti interessati. Gli atti tributari in corso di formazione possono essere notificati in modo valido, seguendo le classiche procedure ordinarie.
Una volta passati i 60 giorni, la notifica viene effettuata all’indirizzo di residenza estero che il contribuente ha comunicato al momento in cui si è iscritto all’Aire.
Sono diverse le implicazioni pratiche determinate da questa distinzione temporale. Nel momento in cui un contribuente dovesse ricevere una cartella di pagamento o un atto di accertamento deve verificare che la procedura seguita sia corretta rispetto ai tempi di registrazione all’Aire.
Nel caso in cui questa procedura venga violata, la notifica diventerebbe nulla.
A confermalo è la sentenza n. 23378/2021 della Corte di Cassazione, che ha ritenuto illegittime le notifiche effettuate attraverso l’affissione nell’albo pretorio senza che, in precedenza, sia stata inviata una raccomandata all’indirizzo dell’Aire.
Cosa prevedono le Convenzioni internazionaliNel caso in cui i contribuenti siano iscritti all’Aire da più di 60 giorni, la notifica degli atti tributari segue una procedura che ricalca alla perfezione la complessità delle relazioni fiscali internazionali che intercorrono tra diversi Paesi.
Primo fattore su cui è necessario soffermarsi sono le Convenzioni internazionali che sono state stipulate dall’Italia per evitare le doppie imposizioni: al loro interno sono contenute delle clausole su come debbano essere notificati gli atti.
Questi accordi internazionali prevalgono sul diritto italiano. Spesso e volentieri hanno delle procedure semplificate o aprono la porta a dei canali diplomatici privilegiati.
Nel caso in cui dovessero mancare delle Convenzioni internazionali devono essere applicate le procedure previste dagli articoli 30 e 75 del Dpr n.200/1967: devono essere inviate due copie dell’atto alle rappresentanze diplomatiche o consolari che risultano essere territorialmente competenti.
Nel caso in cui il destinatario degli atti tributari fosse straniero, è necessario allegare una traduzione dell’atto nella lingua ufficiale del Paese di residenza.
L’ultima opzione prevede che trovi applicazione l’articolo 142 del Codice di Procedura Civile, attraverso il quale vengono disciplinate le notifiche a persone che in Italia non siano:
- residenti;
- dimoranti;
- domiciliate.
La procedura prevede, molto semplicemente, che venga inviata una raccomandata e contemporaneamente venga consegnata una copia al Pubblico Ministero per la trasmissione al Ministero degli Affari Esteri.
Fuggire all’estero non serveStando a quanto abbiamo visto fino a questo momento, trasferire la residenza all’estero per evitare guai fiscali non serve.
L’Agenzia delle Entrate, attraverso una semplice raccomandata internazionale, può inviare gli atti fiscali all’ultimo indirizzo noto all’Aire. La residenza all’estero, in altre parole, non serve a nulla per proteggersi da eventuali accertamenti da parte dell’amministrazione finanziaria.
Anche perché è necessario ricordare che le autorità fiscali dei vari Paesi hanno iniziato a collaborare in modo sempre più stringente attraverso lo scambio delle informazioni.
La notifica degli atti fiscali in un altro Paese non è così difficile come appariva fino a qualche anno fa.
Bisogna considerare, poi, che oggi la maggior parte delle notifiche avviene utilizzando la posta elettronica certificata (almeno per quanti hanno partita Iva). Rendersi irreperibili, sostanzialmente, è diventato davvero difficile.
L’indirizzo di residenzaIn questo contesto è importante ricordare che gli avvisi di accertamento devono sempre essere consegnati all’indirizzo di residenza del contribuente. Poco importa dove sia realmente ubicata: questa coincide sempre con il domicilio fiscale ed è il luogo deputato a riceverli.
QuiFinanza